INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Visto il D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023 con cui l’ordinamento Italiano ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone “whistleblower” che segnalano violazione del diritto dell’Unione europea, Opera in Fiore Cooperativa Sociale, con sede in Milano (MI-20121), Via Camporgnago n. 40, P.I. 04578520969, in persona della sua Presidente e legale rappresentante pro tempore, Federica Dellacasa,

premesso che

1) il whistleblowing si riferisce all’atto di segnalare o rendere pubbliche informazioni confidenziali o illegali riguardanti un’organizzazione, solitamente per esporre frodi, corruzione o altre pratiche illecite;
2) in Italia, la normativa sul whistleblowing prevede diverse disposizioni a livello legislativo e regolamentare, tra cui la protezione dei segnalanti da ritorsioni o discriminazioni, la possibilità di segnalare violazioni sia internamente che esternamente all’organizzazione, e la creazione di appositi canali di segnalazione;
3) i facilitatori sono entità o figure che forniscono supporto ai whistleblower nel processo di segnalazione, come ad esempio organizzazioni specializzate o canali dedicati. Le tutele per i whistleblower possono includere la protezione dell’identità del segnalante, la non discriminazione e la tutela dalla rappresaglia o da conseguenze negative derivanti dalla segnalazione di illeciti.
Tutto ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, la Cooperativa Sociale informa tutti i propri soci e dipendenti su quanto segue:
OGGETTO
La/il dipendente può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea.

PROCEDURA INTERNA ED ESTERNA
La/il segnalante ove ravvisi la violazione di quanto indicato al punto precedente dovrà:

identificare l’oggetto e il soggetto della violazione;
raccogliere le informazioni e la documentazione inerenti al caso da segnalare.


A) Inviare alla Responsabile interna della procedura di Whistleblowing – Sig. Mattia Mauri – le segnalazioni e la documentazione di cui ai precedenti punti, alla mail whistleblowing@operainfiore.it come stabilito dal CdA della cooperativa.
La cooperativa sociale seguirà la segnalazione interna come segue:
– entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della segnalazione la Responsabile della procedura di Whistleblowing rilascia l’avviso di ricevimento alla persona segnalante;
– la Responsabile manterrà le relazioni con la persona segnalante e chiederà eventuali integrazioni;
– la Responsabile darà seguito alla segnalazione ricevuta svolgendo l’istruttoria necessaria, anche con eventuali audizioni;
– entro tre (3) mesi dalla data di avviso di ricevimento, o in mancanza, entro tre (3) mesi dalla scadenza dei sette (7) giorni dalla presentazione, la Responsabile della procedura di Whistleblowing fornirà riscontro alla segnalazione, dando seguito alla pratica o, in mancanza di informazioni precise ed esaustive, chiudendo la segnalazione e dandone rilievo.
B) Inviare una segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in forma scritta tramite piattaforma messa a disposizione sul sito https://www.anticorruzione.it/ in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale dell’ANAC o mediante incontro diretto su richiesta del segnalante ai funzionari ANAC.
Le persone segnalanti possono utilizzare il canale esterno ANAC (punto B) quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni dovranno in ogni caso essere fondate su elementi di fatto estremamente precisi e concordanti. La Cooperativa Sociale non è tenuta a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano a un primo esame irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Nel caso le segnalazioni risultassero infondate, il segnalante è passibile di querela di parte e di richiesta di danni da parte della Cooperativa Sociale per il tempo profuso per la presa in carico della denuncia e la sua gestione amministrativa, contabile e morale.

GARANZIE

  • la protezione viene garantita a tutte le persone segnalanti;
  • l’identità della/del segnalante rimarrà anonima;
  • non può essere adottata nessuna misura discriminatoria nei confronti della/del segnalante;
  • è compito dell’azienda dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsi adottati sono nulli;
  • la/il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro;
  • la protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
  • le persone sono protette per legge;
  • le garanzie si estendono anche ai colleghi del segnalante, ai soggetti legati da rapporti di parentela o da un legame affettivo, o a società riconducibili alla/al segnalante;
  • la/il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di vigilanza competente.

Conclusioni
La Cooperativa Sociale auspica che tutto il personale collabori a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno.  La Cooperativa Sociale interverrà per impedire e sanzionare atteggiamenti ingiuriosi, discriminatori o diffamatori.

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